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Ordinanza M.I. 25.02.2022, n. 45

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2022/23.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 25 - Preferenze

1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli-domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:

a) istituzione scolastica;

b) distretto;

c) comune;

d) provincia;

e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal DPR 263/2012.

2. Le indicazioni di cui alle lettere b , c e d comportano che l'assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto, nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di I grado ed infine le scuole secondarie di II grado, compresi i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali.

Qualora l'aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che siano escluse dall'esame determinate tipologie, deve compilare le apposite caselle del modulo-domanda indicando l'ordine di trattazione delle stesse.

3. Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all'interessato è assegnata la prima istituzione scolastica o circolo con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e l'istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata all'interessato che l'ha richiesta con indicazione più specifica e al personale che ha espresso la preferenza sintetica è assegnata la successiva istituzione scolastica con posto disponibile.

4. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.

5. Tale punteggio è attribuito soltanto se l'aspirante ha indicato anche nella sezione I - preferenze - il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola istituzione scolastica ubicata nello stesso.