Ordinanza M.I. 25.02.2022, n. 45
Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
1. Il personale ATA di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia diversa da quella in cui è titolare o congiuntamente per entrambe.
2. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
3. Le preferenze, sia a livello di singola istituzione scolastica sia a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal DPR 263/2012 devono essere indicate trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun Ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, sul sito internet del MI, comprensive del codice meccanografico e sono prese in esame nell'ordine espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima è considerata come non espressa, salvo reclamo.
4. Per le indicazioni del tipo sintetico - comune, distretto, provincia - è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell'infanzia.
5. Le preferenze del tipo sintetico b , c e d distretto, comune e provincia se comprensive dell'istituzione scolastica di titolarità dell'aspirante al movimento non sono prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo "distretto" al comma 8, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l'istituzione scolastica di titolarità.
6. Per il personale soprannumerario che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 45 del CCNI 2022, presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, sono considerate valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive dell'istituzione scolastica in cui figura titolare, con l'avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarità, è graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio spettante a domanda.
7. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.
8. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole istituzioni scolastiche ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le istituzioni scolastiche ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali. Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune. Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.
9. Il personale ATA, che intenda usufruire della possibilità di trasferirsi all'interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia da provvedimenti regionali, dovrà comunicarlo all'Ufficio della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo alla provincia medesima. In tal caso l'attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il personale ATA è considerato alla pari di un soprannumerario. Per mantenere la titolarità, detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.