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Ordinanza M.I. 25.02.2022, n. 45

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2022/23.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 27 - Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzione operative.

Le istituzioni scolastiche non devono procedere all'acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione è effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.

2. Per quanto concerne il personale ATA, le domande di mobilità devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni all'Ufficio territorialmente competente.

3. L'Ufficio territorialmente competente, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 42 del CCNI 2022. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo- domanda in modo errato o, in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, è applicata la normativa di cui all'articolo 26, comma 3, delle presenti disposizioni. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

4. Il personale in servizio presso sezioni associate ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per i rispettivi controlli, alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del bilancio.