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Decreto M.I. 05.01.2022, n. 23

Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. (G.U. 18.01.2022, n. 5)

Art. 2 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del decreto Ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. In applicazione dell'art. 404, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1994, n. 297, i docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune e di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo dell'art. 12, comma 6, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall'art. 404, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.