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Decreto M.I. 05.01.2022, n. 23

Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. (G.U. 18.01.2022, n. 5)

Art. 5 - Predisposizione delle prove

1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che si avvale della Commissione nazionale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.

2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

3. Per la valutazione della prova orale, la commissione giudicatrice si avvale dei quadri di riferimento predisposti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326; che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.

4. Analogamente, le tracce delle prove pratiche sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le commissioni predispongono le tracce in numero pari a tre volte quello delle sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun turno di prova pratica è estratta all'atto dello svolgimento della stessa.