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Decreto M.I. 31.01.2022, n. 16

Decreto recante la disciplina dei poli a orientamento artistico e performativo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

Art. 2 - Poli a orientamento artistico e performativo

1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione appartenenti al medesimo territorio regionale che hanno adottato, in una o più sezioni, curricoli verticali in almeno tre temi della creatività, possono costituirsi in Poli a orientamento artistico e performativo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

2. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo, non aderenti al Polo, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti che abbiano particolare interesse ed esperienza sui temi della creatività, possono stipulare accordi con i Poli dell'ambito territoriale di riferimento per realizzare progettualità comuni anche al fine di ottimizzare risorse professionali e strumentali.

3. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione di altre regioni limitrofe possono aderire ai Poli al fine di assicurare e ottimizzare le risorse umane e strumentali necessarie per lo sviluppo dei temi della creatività.

4. Per ciascun Polo è individuata l'istituzione scolastica statale capofila, il cui dirigente scolastico svolge le funzioni di coordinamento dello stesso e sottoscrive i relativi accordi.