Decreto legge 27.01.2022, n. 4
Titolo I - Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza covid-19
1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al quarto periodo è aggiunta, in fine, la seguente parola: «laureato».
2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato».
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