Decreto legge 27.01.2022, n. 4
Titolo I - Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza covid-19
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalità di verifica e controllo di cui al medesimo decreto.
2. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo in
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