Decreto legge 27.01.2022, n. 4
Titolo II - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 e dell'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, anche al fine di sostenere i relativi interventi:
a) per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 31 maggio 2022;
b) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:
1) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 luglio 2022;
2) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2022.
2. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il pay back relativo all'anno 2020 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4».
3. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia di COVID-19, non si applica per l'esercizio 2022 la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decret
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