Decreto legge 27.01.2022, n. 4
Titolo II - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «idoneo piano di risanamento aziendale» sono aggiunte le seguenti: «che può prevedere da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L'adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
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