Decreto legge 27.01.2022, n. 4
Titolo IV - ALTRE MISURE URGENTI
1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di garantire l'effettiva funzionalità della tecnostruttura istituita dall'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «é istituita un'apposita tecnostruttura di supporto» sono inserite le seguenti: «presso il Ministero dell'università e della ricerca, sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero». 19
2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osserv
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