Decreto legge 27.01.2022, n. 4
Titolo IV - ALTRE MISURE URGENTI
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
b) all'articolo 7, comma 5-bis, primo periodo, le parole «o per il saldo» sono soppresse; la parola «inizia» è sostituita dalle seguenti: «é collocato» e le parole «dall'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione»;
c) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «a tempo determinato», sono inserite le seguenti: «pari o»;
d) all'articolo 14, comma 2, dopo le parole «esame congiunto» sono inserite le seguenti: «, anche in via telematica,»;
e) all'articolo 16, comma 1, le parole «dalla sede dell'INPS territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS»;
f) all'articolo 22-ter, il comma 5 è abrogato;
g) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «esame congiunto» sono inserite le seguenti: «da tenersi anche in via telematica»;
h) all'articolo 25-ter, comma 1, le parole «di cui al presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «straordinarie di cui al presente capo e al titolo II»;
i) all'articolo 29, comma 3-bis, alinea, la parola «ordinarie» è soppressa;
l) all'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «assegno di integrazione salariale di importo» è inserita la seguente: «almeno»;
m) all'articolo 36, comma 2, primo periodo, le parole «per i fondi di cui all'articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «per il fondo di cui all'articolo 29» e la parola «istitutive» è soppressa;
n) all'articolo 40, comma 1-bis, dopo le parole «
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