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Decreto legge 27.01.2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (G.U. 27.01.2022, n. 21)

Titolo IV - ALTRE MISURE URGENTI

Art. 24 - Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza, sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziate per la medesima finalità dall'articolo 51, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Gli enti di cui al comma 2 rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbis

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