Nota M.I. 14.01.2022, n. 935
Obbligo vaccinale per il personale degli Istituti Tecnici Superiori - Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1.
Si comunica che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 4 del 7 gennaio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2 è stato esteso, con decorrenza a partire dal 1° febbraio 2022, anche al personale degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).
Tale obbligo non sussiste, e la vaccinazione può essere omessa o differita, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Il rispetto dell'obbligo vaccinale va verificato dai responsabili delle strutture delle Fondazioni I.T.S. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 giugno 2022.
Si rammenta che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza dei servizi di istruzione, l'articolo 8, comma 3, del Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221, non ancora convertito in legge, ha prorogato sino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, per gli allievi dei percorsi formativi I.T.S., nonché per chiunque acceda alle relative strutture utilizzate per lo svolgimento delle attività formative quanto disposto dall'articolo 9-ter 1 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante: «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», ovvero l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19, comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore.
Si precisa che, anche in questo caso, l'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolari del Ministero della Salute.
In attuazione di quanto ivi indicato, le Fondazioni I.T.S. predispongono un piano esecutivo concernente le modalità di controllo e di verifica dell'obbligo vaccinale del personale e del possesso delle certificazioni verdi da parte dei soggetti interessati.
In considerazione delle peculiarità del sistema I.T.S., le attività formative, ivi compreso lo svolgimento delle prove di verifica delle competenze acquisite all'esito dei percorsi, di stage e di laboratori previsti dai percorsi formativi I.T.S., sono svolte prioritariamente in presenza, assicurando, ove possibile, l'adozione di piani organizzativi flessibili che possano garantire le specifiche modalità di apprendimento in contesto in favore degli allievi.
A tal fine, fermo restando il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, vigenti in materia e già acquisiti presso le proprie strutture durante il periodo emergenziale, le Fondazioni I.T.S. adottano le misure di sicurezza minime previste dalla normativa vigente in materia, quali:
- utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- divieto di accedere o permanere nei locali adibiti ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.