Ordinanza Ministero della Salute 09.01.2022
1. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai dodici anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.
2. Per il medesimo periodo stabilito al comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
3. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.