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Ordinanza Ministero della Salute 09.01.2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 10.01.2022, n. 6)

Formula iniziale

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9-quater, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, che ha previsto, a decorrere dal 10 gennaio 2022, l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), per l'accesso anche ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale e per il loro utilizzo;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;

Visto, inoltre, l'art. 4 del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che prevede l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto di cui all'art. 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», e, in particolare, il sopra citato articolo 1, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'allegato 16, concernente "Linee guida per il trasporto scolastico dedicato"»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Preso atto della proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Vista la richiesta formulata dall'Associazione nazionale comuni italiani in merito alle modalità di accesso degli studenti dai dodici anni compiuti al trasporto scolastico anche dedicato;

Sentito il Ministro dell'istruzione;

Tenuto conto della specifica situazione geografica delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri, caratterizzata dalla peculiare disponibilità dei mezzi di collegamento con le altre isole e con il resto del Paese;

Rilevata la necessità, sulla base del quadro normativo vigente e delle tempistiche della campagna vaccinale in corso, di garantire ai soggetti che devono spostarsi da e per le isole minori e da e per le isole lagunari e lacustri, nel rispetto delle adottate misure di contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, il regolare accesso alle cure e la frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare misure transitorie di carattere eccezionale in materia, che consentano tali spostamenti attraverso il ricorso altresì alla certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare;

Rilevata, altresì, la necessità indifferibile e urgente di assicurare la continuità didattica per tutti gli studenti appartenenti alla medesima comunità scolastica per i quali è in corso la specifica campagna vaccinale anti SARS-Cov-2 secondo i criteri di cui alle circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 59179 del 24 dicembre 2021: «Ulteriore estensione della platea vaccinale destinataria della dose di richiamo ("booster") nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19" e n. 1254 del 5 gennaio 2021 "Estensione della raccomandazione della dose di richiamo ("booster") a tutti i soggetti della fascia di età dodici-quindici anni, nell'ambito della campagna di vaccinazione anzi SARS-CoV-2/COVID-19»;

Ritenuto pertanto di consentire agli stessi il pieno accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;

Emana

la seguente ordinanza: