Decreto M.I. 28.06.2022, n. 146
1. All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria regionale di merito composta da un numero di soggetti pari al numero di posti messi a bando per la singola regione, aumentato di una quota pari al 20 per cento dei posti, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR individuato dal bando quale responsabile della procedura selettiva, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.
3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'assunzione sul profilo di DSGA e restano in vigore per un termine di due anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.
4. La costituzione del rapporto di lavoro é, comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e, in base all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni scolastici. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.