Decreto M.I. 28.06.2022, n. 146
Formula iniziale
Vigente al: 18.10.2022
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare il comma 5 dell'articolo 32-ter, il quale prevede che «al fine di dare continuità alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso «all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione», nonché gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica e il comma 5-ter che determina la durata biennale delle graduatorie concorsuali; l'articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; l'articolo 38, che inibisce l'accesso ai posti di lavoro che implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ai cittadini non italiani;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, e in particolare gli allegati A e B;
Visto l'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021, n. 307, recante «Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali»;
Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ed in particolare la tabella B, la quale prevede come requisito culturale di accesso al profilo professionale di DSGA la laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti e preso atto della necessità di compiere una indicazione puntuale dei titoli di accesso;
Visto il CCNL relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;
Considerata l'evoluzione delle modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e l'esigenza di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, semplificando le procedure concorsuali per quanto concerne, in particolare, la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici e la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, ferma restando la necessità di selezionare candidati con competenze adeguate in relazione alla posizione da ricoprire;
Vista la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);
Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 63 del 7 ottobre 2021;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 4810 del 15 marzo 2022;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione con nota prot. n. 389 del 10 marzo 2022;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 5768 del 17 giugno 2022;
Adotta
il seguente regolamento: