Decreto legislativo 30.06.2022, n. 105
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 del presente decreto, valutati in 96,2 milioni di euro per l'anno 2022, 197,4 milioni di euro per l'anno 2023, 202,1 milioni di euro per l'anno 2024, 206,8 milioni di euro per l'anno 2025, 211,4 milioni di euro per l'anno 2026, 216,6 milioni di euro per l'anno 2027, 221,8 milioni di euro per l'anno 2028, 226,9 milioni di euro per l'anno 2029, 232,4 milioni di euro per l'anno 2030 e in 237,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 si provvede quanto a:
a) 20,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, 43,4 milioni di euro per l'anno 2024, 44,5 milioni di euro per l'anno 2025, 45,4 milioni di euro per l'anno 2026, 46,7 milioni di euro per l'anno 2027, 48,0 milioni di euro per l'anno 2028, 49,l milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per l'anno 2030 e a 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) 75,8 milioni di euro per l'anno 2022, 155,1 milioni di euro per l'anno 2023, 158,7 milioni di euro per l'anno 2024, 162,3 milioni di euro per l'anno 2025, 166,0 milioni di euro per l'anno 2026, 169,9 milioni di euro per l'anno 2027, 173,8 milioni di euro per l'anno 2028, 177,8 milioni di euro per l'anno 2029, 181,9 milioni di euro per l'anno 2030 e a 186,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 mediante le economie derivanti dall'articolo 10.
2. L'INPS effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto fornendo le relative informazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.