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Decreto M.I. 21.07.2022, n. 188

Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

Art. 8 - Modalità di espletamento della prova disciplinare

1. La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare, in relazione ai programmi di cui, rispettivamente, al punto A.4 dell'allegato A al decreto del Ministro 5 novembre 2021, n. 325, per la scuola dell'infanzia e primaria e al punto A.2.1 dell'Allegato A al decreto del Ministro 9 novembre 2021, n. 326 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione inziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.

2. Sulla base degli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare a seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova gli USR redigono il calendario dei colloqui, distinti per tipologia di posto. Lo svolgimento delle prove si conclude entro il mese di luglio 2023. I termini indicati dai decreti applicativi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la convocazione del comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, possono essere derogati per consentire il rispetto dei tempi di conclusione della procedura di cui al periodo precedente.

3. L'elenco delle sedi e l'orario di svolgimento della prova è comunicato dagli Uffici scolastici regionali che gestiscono la procedura almeno dieci giorni prima della data di svolgimento tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nello stesso avviso sono riportate le indicazioni relative allo svolgimento della prova.

4. Il colloquio si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità secondo i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7 del presente decreto.

5. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura finalizzata all'immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura, a norma dell'articolo 6, comma 4, del presente decreto, il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare.