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Decreto M.U.R. 29.07.2022, n. 930

Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari.

Art. 4 - Modalità di agevolazione della iscrizione contemporanea

1. Nell'ambito dei servizi integrativi per la didattica riservata a particolari categorie di studenti, gli Atenei possono attivare, ove compatibile con la natura e gli obiettivi di ciascuna attività formativa ad eccezione delle attività pratiche e di laboratorio, servizi aggiuntivi, inclusa la modalità telematica entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e ferma restando la valutazione sotto il profilo della organizzazione e della sostenibilità di tali servizi da parte delle strutture didattiche.

2. Gli esami di profitto sono comunque svolti in presenza.

3. Al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio distinti, di cui uno con frequenza obbligatoria, ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, le strutture didattiche competenti possono prevedere modalità organizzative della didattica coerenti con una frequenza part-time degli studenti. In tal caso, la durata del corso di studio nel quale viene concessa la frequenza part-time può essere incrementata sulla base di disposizioni riportate nel regolamento didattico dell'Ateneo. In ogni caso, devono essere rispettati i limiti minimi di frequenza obbligatoria disciplinati dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio, nonché gli obblighi relativi alla propedeuticità degli insegnamenti, anche in ottemperanza degli obblighi di frequenza previsti dalla normativa europea.