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Decreto M.U.R. 29.07.2022, n. 930

Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari.

Art. 6 - Meccanismi di controllo e verifica

1. Sino alla definizione di un sistema di monitoraggio delle iscrizioni per la verifica dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione, realizzato anche attraverso l'implementazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore di cui all'art. 62-quinquies del CAD, gli Atenei richiedono annualmente allo studente che intenda iscriversi ad un secondo corso di studio una autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per verificare la possibilità ed i requisiti per la doppia iscrizione. All'atto dell'iscrizione lo studente dichiara la volontà di iscriversi anche ad un diverso corso universitario, autocertificando il possesso dei requisiti necessari. Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni. La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un passaggio di corso all'interno dello stesso Ateneo oppure un trasferimento di corso tra Atenei diversi.

2. Gli Atenei inseriscono le informazioni di cui al comma 1 nel fascicolo elettronico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Le modalità di raccordo della raccolta delle informazioni di cui al comma 1 con il curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono definite con apposita convenzione da stipulare tra le competenti Direzioni generali del Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione.