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Decreto M.U.R. 29.07.2022, n. 930

Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari.

Art. 7 - Diritto allo studio

1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione. Ai fine della maggiorazione dell'importo della borsa prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, lo studente deve mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto.

2. Resta fermo l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo studente nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all'offerta formativa del medesimo ateneo.

3. La contemporanea iscrizione di uno studente a due corsi dello stesso Ateneo o di Atenei diversi sarà conteggiata con pesi definiti nei provvedimenti attuativi del riparto del fondo di finanziamento ordinario delle università statali e del contributo alle università non statali di cui alla legge n. 243 del 1991.