Decreto M.U.R. 29.07.2022, n. 930
Formula iniziale
Il Ministro dell'università e della ricerca
Vista la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore", e in particolare l'articolo 4, comma 1;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante "Riordino del Consiglio universitario nazionale (CUN)" e in particolare l'articolo 2 che prevede tra le competenze del CUN la formulazione di pareri e proposte in materia di ordinamenti degli studi universitari;
Viste le Linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;
Visto il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio", e in particolare gli articoli 4, 5, e l'articolo 10, nonché l'Allegato A - Requisiti di accreditamento del corso di studio;
Visti il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 17 dicembre 2021 (n. 1320), recante "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.Lgs. n.68/2021 in applicazione dell'art. 12 del D.L. 6/11/2021 n. 15" e la circolare ministeriale dell'11 maggio 2022, n. 13676;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 25 marzo 2021, n. 289, recante "Linee generali di indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023";
Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione del 19 gennaio 2022 recante "Prima attuazione delle disposizioni istitutive dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'art. 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il parere del Ministero dell'istruzione del 25 luglio 2022, limitatamente all'articolo 6, comma 3, del decreto;
Visto il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 27 luglio 2022;
Visto il parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 27 luglio 2022;
Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 28 luglio 2022;
DECRETA