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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 26.07.2022

Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici. (G.U. 03.08.2022, n. 180)

Formula iniziale

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 58, comma 4, e successivo comma 4-bis, lettera f-ter, come inserita dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» il quale, all'art. 13-bis, comma 2, dispone che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei»;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici 18 dicembre 1975, recante «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976, e, in particolare, la norma tecnica numero 5.3.12, concernente la purezza dell'aria;

Visto il parere tecnico elaborato dal Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore, dal Dipartimento malattie infettive e dal Dipartimento ambiente e salute dell'Istituto superiore di sanità, trasmesso al Ministero della salute con nota n. 25450 del 30 giugno 2022;

Vista la comunicazione della Direzione generale della prevenzione sanitaria del 5 luglio 2022;

Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione;

Decreta: