Legge 15.07.2022, n. 99
Capo II - Missione e criteri generali di organizzazione degli ITS Academy
1. Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il decreto di cui al primo periodo è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.
2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo sono definiti:
a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;
b) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola;
c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.
3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, primo periodo, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui esse si articolano, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.
5. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.