Legge 15.07.2022, n. 99
Capo II - Missione e criteri generali di organizzazione degli ITS Academy
1. Gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS Academy acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.
2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti:
a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia ove ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy;
b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;
c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;
d) un'università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.
3. Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.
4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS Academy devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.
5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS Academy sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS Academy è composto:
a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;
b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;
c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.
6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui al presente comma con priorità al sostegno del diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi agli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
7. Sono organi minimi necessari della fondazione ITS Academy:
a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che é, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;
b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;
c) l'assemblea dei partecipanti;
d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS Academy;
e) il revisore dei conti.
8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.
9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.
11. Le fondazioni ITS Academy possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.