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Legge 15.07.2022, n. 99

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. (G.U. 26.07.2022, n. 173)

Capo II - Missione e criteri generali di organizzazione degli ITS Academy

Art. 9 - Misure nazionali di sistema per l'orientamento

1. Gli ITS Academy sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di « Reti di coordinamento di settore e territoriali » per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, linee di azione nazionali al fine di promuovere, con particolare riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere:

a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, in relazione alle iscrizioni agli ITS Academy;

b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy, di cui al presente capo. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro;

c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.1

1

Comma così modificato dall'art. 1, comma 550, lett. a) e b), L. 29.12.2022, n. 197.