Legge 15.07.2022, n. 99
Capo III - Comitato nazionale ITS Academy e sistema di finanziamento
1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS Academy al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.
2. Il Comitato nazionale ITS Academy propone in particolare:
a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni;
b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;
c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;
d) la promozione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;
e) criteri e modalità per la costituzione delle Reti di coordinamento di settore e territoriali di cui all'articolo 9, comma 2, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale;
f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.
3. Con appositi decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS Academy.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale ITS Academy è composto da dodici membri indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy partecipano, secondo criteri e modalità definiti con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS Academy.
7. Il Comitato nazionale ITS Academy si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).
8. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy. Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS Academy non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.