Legge 15.07.2022, n. 99
Capo IV - Anagrafe nazionale degli studenti, banca dati nazionale, monitoraggio e valutazione
1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, è realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore.
2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, ovvero, nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.