Legge 15.07.2022, n. 99
Capo V - Disposizioni finali
1. Per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:
a) le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019;
b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;
c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 20232
2. Le fondazioni ITS Academy di cui al comma 1, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.3
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 6 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli stage aziendali e ai tirocini formativi.
5. Per gli anni 2022 e 2023, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy4
6. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Comma così modificata dall'art. 24, comma 6 bis, D.L. 24.02.2023, n. 13, conv. con modif. 21.04.2023, n. 41. Successivamente modificata dall'art. 5, comma 21 ter, D.L. 22.04.2023, n. 44, conv. con modif. da L. 21.06.2023, n. 74.
Comma così modificata dall'art. 24, comma 6 bis, D.L. 24.02.2023, n. 13, conv. con modif. 21.04.2023, n. 41.
Comma così modificato dall'art. 5, comma 4, D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. con modif. da L. 24.02.2023, n. 14. Successivamente è modificato dall'art. 5, comma 21 ter, D.L. 22.04.2023, n. 44, conv. con modif. da L. 21.06.2023, n. 74.