CCNI M.I. 18.05.2022
Titolo IV - Sezione speciale personale ata
Capo IV - Assistenti tecnici
1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell'ambito dell'area professionale di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da un'area professionale ad un'altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all'area professionale richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero compreso quello dell'art.46. Comunque i trasferimenti da un'area professionale all'altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell'allegato F, fase I, punti B) e C), sono disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell'ambito della stessa area professionale come riportato nell'allegato F del presente contratto. In ambito interprovinciale, il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un'altra), è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell' art. 39, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un'area ad un'altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata.
2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un'area professionale all'altra sono quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007, così come modificata dall'art. 4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, oppure quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale.
3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati.
4. Devono essere considerati equipollenti:
a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da dichiarazione personale comprovante il possesso di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.
Nel presente caso, deve essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell'attestato. L'ufficio territorialmente competente verifica l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. La dichiarazione personale in questione deve specificare la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi;
b) le dichiarazioni personali attestanti la partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all'art. 47 del presente contratto.
Per quanto riguarda la documentazione prodotta, gli uffici competenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9
- RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola - impianti elettrici
- conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore" rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice RRGA).
7. Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegate al decreto ministeriale 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale ata.
8. Per il laboratorio "informatica" (codice T72), appartenente all'area "elettronica ed elettrotecnica" (codice AR02), istituito presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, i trasferimenti sono effettuati sulla base dell'ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio specifici. La sede di servizio è costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità.