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CCNI M.I. 18.05.2022

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Titolo I - Personale docente

Art. 18 - Individuazione del soprannumerario conseguente al dimensionamento della rete scolastica

1. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA (1)

Al fine dell'individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:

A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado.

Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:

1) le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico dell'autonomia ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un'unica graduatoria ai fini dell'individuazione dei perdenti posto;

2) le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico dell'autonomia, perché appartenenti a diverso grado, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.

B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico.

Nella scuola primaria e dell'infanzia l'individuazione del perdente posto avviene come segue:

1. nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un'unica graduatoria, distinta per tipologia, per l'individuazione del perdente posto;

2. nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell'infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell'infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per l'acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L'ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all'assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell'infanzia. Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell'organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non optano, rimangono a far parte dell'organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell'individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In quest'ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall'art. 13 del presente contratto.

C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado.

Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata, e l'attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.

L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall'art. 13 del presente contratto.

D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche.

Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche dello stesso ordine o tipo, il personale docente dell'istituto che, ancorché esistente, ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell'istituto di confluenza mediante esercizio di opzione con le seguenti modalità.

L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento. I docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento.

Qualora nei processi di dimensionamento di cui alle lettere C) e D) non si realizzi un unico organico, in quanto le istituzioni scolastiche continueranno ad essere appartenenti a diverso grado, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.

Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole di cui sopra con l'attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto ubicato in diverso comune, il personale docente titolare dell'istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha titolo a transitare mediante esercizio di opzione nell'istituto di confluenza, secondo l'ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico della nuova scuola.

Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente perdente posto.

I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell'istituto di confluenza, come previsto al comma 1, punto II) dall'art. 13 del presente contratto. A tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.

E) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determini la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria, i titolari della scuola soppressa sono individuati come perdenti posto e trattati secondo quanto previsto dai successivi articoli e usufruiscono delle precedenze di cui al comma 1, punti II) e V) dell'art. 13 del presente contratto a partire dall'anno successivo in una scuola del comune di loro scelta.

 

2. FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui ai precedenti commi si applicano i criteri previsti negli articoli del presente CCNI relativi all'individuazione del perdente posto e nella tabella di valutazione dei titoli e dei servizi per le parti riferite ai trasferimenti d'ufficio e all'individuazione del soprannumerario. Il servizio pre-ruolo e quello in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato 2 per la mobilità d'ufficio.

Nelle operazioni di cui al presente articolo si tiene conto delle precedenze comuni di cui all'art. 13 solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto (art. 13 comma 2) e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento.

 

3. DISPOSIZIONI COMUNI

I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica mediante le modalità contenute nel presente articolo, hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto. Il personale trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell'ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro alle condizioni previste dall'art. 13, comma 1, punto II e V del presente CCNI.

 

(1) le operazioni del presente articolo si effettuano considerando ancora i codici relativi alle singole sedi di titolarità.