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CCNI M.I. 18.05.2022

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Titolo I - Personale docente

Art. 19 - Individuazione perdenti posto della scuola dell'infanzia e primaria

1. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali. Per l'individuazione del soprannumero nei confronti del personale appartenente alle predette categorie si procede con le modalità enunciate nei successivi commi del presente articolo.

2. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto. Per i posti di sostegno l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) sostegno vista; B) sostegno udito; C) sostegno psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all'interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d'ufficio, al trasferimento su tale posto.

3. Nell'organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese). Nella scuola primaria il personale in soprannumero per l'insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'istituto. A tal fine l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

4. Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall'O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali (1). Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni. Il servizio pre-ruolo e in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato 2 per la mobilità d'ufficio. Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M.. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

5. I dirigenti scolastici, sulla base del nuovo organico e delle graduatorie di cui al comma 4, devono notificare formalmente, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all'eventuale domanda di passaggio di ruolo.

6. Ai fini dell'eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l'istruzione dell'età adulta, attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari di ciascuna sede di organico del centro territoriale in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera C) della citata tabella per i trasferimenti d'ufficio sulla base del servizio di ruolo prestato nel centro territoriale medesimo.

7. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo (3);

2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

 

(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli), che dovranno essere riportati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

(2) Il personale docente trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell'ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

(3) a tal fine non sono considerati coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola