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CCNI M.I. 18.05.2022

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Titolo I - Personale docente

Art. 20 - Trattamento perdenti posto della scuola dell'infanzia e primaria

1. Il trasferimento d'ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella graduatoria compilata dal dirigente scolastico secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo, che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente posto, fermo restando che l'accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d'ufficio.

2. I docenti da trasferire d'ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla apposita tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

3. L'insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico competente secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo, qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi dei successivi commi del presente articolo, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della citata graduatoria. Il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il dirigente scolastico provvede a comunicare tutti i dati di cui sopra all'ufficio territorialmente competente.

4. L'ufficio territorialmente competente effettua un controllo dell'esattezza delle indicazioni fornite dall'insegnante ed apporta le eventuali rettifiche.

5. L'insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente. Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

6. Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. Ovviamente, le preferenze espresse, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.

7. In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo- domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui all'art. 13, comma 1, punto II) del presente contratto viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

8. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, anche di posto lingua, se richiesto da docente avente titolo e titolare di posto comune, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico. Analogamente, per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia di sostegno richiesta sul modulo domanda, nella scuola di titolarità dell'interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.

9. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1). In subordine, l'insegnante viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti (1). Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali. Tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all'art 13 e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda.

10. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sulla provincia.

11. Quanto precede si attua, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell'ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno.

13. Qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, l'ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1) inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per la quale l'interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile l'insegnante è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato ad una delle scuole o posti disponibili nei comuni più vicini a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo.

14. Qualora, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti titolari di posto di sostegno, l'ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell'ambito della prima fase dei movimenti (1), inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l'interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.

15. Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui ai precedenti commi nell'ambito dell'intera provincia l'ufficio territorialmente competente li assegna definitivamente o provvisoriamente, a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune), secondo le modalità indicate nei precedenti commi 9 e 10. Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare ed in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale.

16. L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma su posto comune, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nella scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.

17. Quanto previsto dai precedenti commi si attua qualora durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione considerando posti della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà. Nel caso di cui al comma 16, le posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso delle operazioni, ai fini dell'assegnazione a posto normale nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà, esclusivamente qualora permanga l'assenza di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nell'intera provincia.

18. Gli insegnanti titolari nei centri di istruzione per gli adulti attivati ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del modulo- domanda, preferenze relative a scuole o altri centri territoriali.

Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni viciniori, quale sede di provenienza dei predetti docenti, viene considerato quello del centro territoriale medesimo.

19. Qualora non sia stato possibile trasferire a domanda i docenti di cui al comma precedente, vengono trasferiti d'ufficio considerando i posti di tipo comune secondo quanto previsto dai precedenti commi 9 e 10.

 

(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità, e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità secondo l'ordine del Bollettino.