CCNI M.I. 18.05.2022
Titolo I - Personale docente
1. Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Il servizio pre-ruolo e in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato 2. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere A) e D) della Tabella A)-A2 di cui all'Allegato 2 sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni autonomia scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) sostegno vista; B) sostegno udito; C) sostegno psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d'ufficio al trasferimento su tale posto. Nella scuola secondaria di II grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione delle singole aree di sostegno.
2. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.
3. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all'Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (1). Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
4. dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 3, e nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, devono notificare immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.
5. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all'O.M. sulla mobilità, nei termini e secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni.
6. Per l'individuazione del soprannumerario sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente formula distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti centri.
7. Tutti gli interessati devono innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente, poi, che l'insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Non si dà seguito al trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.
8. Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui all'art. 13, comma 1, punto II) del presente contratto viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. Si precisa, alla luce di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, punto II del presente contratto, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.
9. Nei confronti dei docenti titolari su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata nella misura prevista dalla lettera C della Tabella di cui all'Allegato 2 con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nel centro territoriale medesimo.
10. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l'ufficio territorialmente competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie di cui al comma 3, formulate sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del Codice dell'Amministrazione Digitale, affiggono all'albo la comunicazione dell'ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare, con le modalità previste dal predetto Codice, entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all'O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l'interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità. I dirigenti scolastici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del Codice dell'Amministrazione Digitale, invieranno immediatamente all'ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.
11. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
12. Si rammenta che negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all'organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.
(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli), che dovranno essere riportati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
(2) Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell'ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.