CCNI M.I. 18.05.2022
Titolo I - Personale docente
1. L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sull' organico dell'autonomia del proprio istituto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico ai sensi del presente contratto, può partecipare ai trasferimenti a domanda.
2. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento secondo le modalità indicate ai successivi commi.
3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.
4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d'ufficio. Ovviamente, le preferenze espresse vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.
5. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.
6. In ogni caso non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.
7. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune di titolarità (1). In subordine, l'insegnante viene trasferito in una scuola di un comune viciniore sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà (1) all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti secondo l'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1.
8. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di istruzione per l'età adulta. Tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all'art. 13 del presente contratto e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda.
9. I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda. Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d'ufficio secondo le modalità indicate nei precedenti commi.
10. Per la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d'ufficio medesimo, si tiene conto di quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della graduatoria ai sensi del presente contratto.
11. Nella scuola secondaria i trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero e/o in esubero sono disposti considerando tutti i posti e le cattedre (comprese, nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi a tempo prolungato). I trasferimenti d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l'assegnazione "ex novo" su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente. Ai soli fini dell'identificazione del comune da cui procedere per l'eventuale applicazione della citata tabella di viciniorietà, la sede di provenienza dei docenti titolari sui posti attivati presso i centri territoriali viene considerata "il comune" dove si trova la sede di organico del centro territoriale di titolarità.
I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:
1) in scuole del comune di titolarità (1);
2) in scuole di comune viciniore (1) secondo la tabella di viciniorietà di cui al precedente comma 8;
3) sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni. Relativamente ai punti 1) e 2) lo scorrimento delle scuole per l'assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne.
Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto con le medesime modalità di cui ai commi precedenti prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità
(1) e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (1).
In ciascuna delle fasi predette, nella scuola secondaria di I grado, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:
1. sostegno per disabili psicofisici;
2. sostegno per disabili dell'udito;
3. sostegno per disabili della vista.
12. Dopo l'effettuazione dei trasferimenti, qualora sussistano ancora posizioni di esubero, si procederà al trasferimento d'ufficio nel comune che comprende la scuola di precedente titolarità.
(1) l'assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d'ufficio ottenuto nel comune di titolarità o in un comune viciniore della provincia, avviene secondo l'ordine di viciniorietà secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale.