CCNI M.I. 18.05.2022
Titolo I - Personale docente
1. L'eventuale trasferimento a domanda e d'ufficio nell'ambito della provincia da posto di tipo speciale o ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, e, limitatamente alla scuola primaria, da posto di lingua inglese ad altro tipo posto e viceversa pur non alterando il numero dei posti globalmente disponibili in provincia, ne può variare la tipologia. Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in attesa di sede, possono non essere disponibili tutti i posti della stessa tipologia di nomina dei senza sede, che invece risultavano disponibili all'inizio delle operazioni di mobilità. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti di scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei bandi di concorso, gli uffici scolastici territorialmente competenti possono procedere alla rettifica puntuale dei singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne l'effettiva disponibilità per le nomine dei vincitori.
2. Nel corso dei movimenti interprovinciali si deve altresì tener conto delle unità di personale perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non potendo essere trasferite d'ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, devono essere sistemate su posti di tipo comune.
3. Il posto di una qualsiasi tipologia presente nell'organico dell'autonomia della scuola resosi vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es. comune, speciale, sostegno, lingua inglese nella scuola primaria) eventualmente disposto nel corso dei movimenti è utilizzabile per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi, nei limiti in cui, nell'ambito della provincia medesima, non vi siano docenti soprannumerari o in attesa di sede da sistemare su posti della medesima tipologia, fatte salve le precedenze di cui all'art 13.
I docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso).
I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.
4. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.
5. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d'ufficio ai soli docenti già titolari su tali tipi posto.
6. I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e, in caso di possesso del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui posti di sostegno esprimendo la preferenza per tale tipologia di posti nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle scuole ed istituti dell'istruzione secondaria di II grado.
7. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto, tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all'art. 13 punti II) e V) del presente contratto. Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente comma. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 8 va letta nel senso della intercambiabilità nell'ambito delle tre tipologie di servizio descritte.
8. Ai fini del computo del quinquennio (che include l'eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 4-bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto, è calcolato l'anno scolastico in corso.
9. L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.
10. L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione.
11. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.
12. Gli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primarie immessi in ruolo per l'insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.
13. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
14. In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera di cui all'art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999 - ivi incluso l'anno in corso - nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi.
15. Analogamente a quanto disposto nel precedente comma, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell'accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali, a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera di cui all'art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999 - ivi incluso l'anno in corso - nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.
16. I docenti che partecipano ai corsi di riconversione per il sostegno o ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno possono presentare la domanda di mobilità in caso di conseguimento del titolo successivo al termine previsto dalla O.M. sino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI.
(1) In caso di preferenza sintetica, la disponibilità per tali posti deve essere espressamente indicata del modulo domanda