CCNI M.I. 18.05.2022
Titolo I - Personale docente
1. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per disabili psicofisici, della vista e dell'udito, salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, è richiesto il relativo titolo conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del decreto legislativo n. 297/94. (1)
2. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti è necessario il titolo di specializzazione per disabili della vista conseguito presso l'istituto statale "Romagnoli" o in altri istituti autorizzati dal Ministero; per il trasferimento nelle scuole speciali per sordi, il titolo di specializzazione per sordi conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti riconosciuti dal Ministero.
3. Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365, del decreto legislativo n. 297/94, ovvero il diploma di abilitazione per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico secondo il metodo Montessori, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarato corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell' art. 279, del decreto legislativo n. 297/94.
4. Per il movimento su posti di sostegno per disabili psicofisici, per disabili della vista (ciechi ed ambliopi), per disabili dell'udito (sordi e sordastri) è richiesto: il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili rispettivamente psicofisici, della vista e dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del decreto legislativo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria.
5. L'interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, comune, speciale e di sostegno, infine solo speciale graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto, contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).
6. Qualora l'aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle suindicate caselle, il trasferimento viene disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.
7. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con le seguenti modalità: a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente;
b) in caso di preferenza sintetica viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all' O.M. sulla mobilità.
8. Nell'ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenza sintetica. Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine:
- sostegno per disabili psicofisici;
- sostegno per disabili dell'udito;
- sostegno per disabili della vista.
(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/75 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento.
(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella '2' senza aver contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.