CCNI M.I. 18.05.2022
Titolo I - Personale docente
1. L'impegno quinquennale di permanenza nelle scuole speciali o in classi con indirizzo didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo disposta a qualsiasi titolo.
2. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie, istituiti con legge 3 febbraio 1963, n. 72, possono produrre domanda di trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche provincia diversa, a condizione che, alla data di pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni, comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con legge 3/4/1958, n. 535 - ivi compreso l'anno scolastico in corso.
3. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario è disposto secondo le modalità del presente articolo in quanto compatibili. Al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l'anno in corso, sulle predette sedi. In tal caso l'eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall'ufficio competente. Gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda all'ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
4. Gli insegnanti di scuola primaria delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordi, scuole primarie statali per ciechi), individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali posseggono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo comune, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.
5. Per l'accesso alle scuole speciali, ai posti istituiti per attività di sostegno o a posti ad indirizzo didattico differenziato è richiesto:
1. scuole o posti di sostegno per disabili psicofisici, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325, del decreto legislativo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;
2. scuole per ambliopi o posti di sostegno per disabili della vista, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili della vista conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del decreto legislativo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;
3. scuole per sordastri o posti di sostegno per disabili dell'udito, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325, del decreto legislativo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;
4. posti istituiti presso gli istituti di rieducazione per minorenni, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall'art. 8, del D.P.R. 31.10.75, n. 970, nonché diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di specializzazione autorizzati dal Ministero dell'Istruzione d'intesa con quello della Giustizia (1); detti posti saranno assegnati direttamente dai competenti uffici scolastici territoriali;
5. scuole di differenziazione didattica, titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365, del decreto legislativo n. 297/94.
6. Gli insegnanti delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordi, scuole primarie statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'articolo 12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli del personale insegnante delle scuole primarie. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli delle scuole primarie che ne abbiano titolo. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1. Gli aspiranti ai passaggi debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito modello - all'ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dall'O.M.. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo. L'elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all'albo dell'ufficio territorialmente competente alla data prevista dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola.
7. L'insegnante, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere (1), sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell'organico comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno, su posto dell'organico comune, speciale e di sostegno, ovvero infine sul solo posto speciale graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).
8. La mancata espressione di gradimento di cui al precedente comma comporta che la richiesta di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune.
9. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle, il trasferimento è disposto con le seguenti modalità:
a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente;
b) in caso di preferenza sintetica viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all' O.M. sulla mobilità.
10. Nel sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente, si procederà in caso di preferenza sintetica. Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Per ciascuna scuola esaminata, ai fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine:
- sostegno per disabili psicofisici;
- sostegno per disabili dell'udito;
- sostegno per disabili della vista.
(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/1975 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento.
(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella '2' senza aver contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.