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CCNI M.I. 18.05.2022

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Titolo I - Personale docente

Art. 4 - Mobilità Professionale

1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici.

2. Il personale che ottiene la mobilità professionale acquisisce la titolarità secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

3. In particolare può chiedere il passaggio:

nel ruolo della scuola dell'infanzia, purché in possesso dell'abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia:

a) il personale insegnante delle scuole primarie;

b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado - ivi compreso il personale diplomato;

c) il personale educativo

nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole primarie:

a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia;

b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

c) il personale educativo

nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso dell'abilitazione (2):

a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado;

b) il personale educativo

nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado, purché in possesso dell'abilitazione (2):

a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;

b) il personale educativo;

c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;

nel ruolo della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:

a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

4. Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:

a) insegnanti di scuola dell'infanzia;

b) insegnanti di scuola primaria;

c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;

d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

detto personale deve essere in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali magistrali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).

5. Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell'ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da:

a) insegnanti di scuola dell'infanzia;

b) insegnanti di scuola primaria;

c) personale educativo;

d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;

e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

detto personale deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni (2 bis).

6. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) per la provincia e anche per più province secondo quanto previsto dal successivo articolo 6. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

7. Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:

- dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione (2) salvo quanto previsto dal successivo articolo 5;

- dagli insegnanti tecnico-pratici, che siano in possesso del titolo di accesso di cui al DPR 19/2016 di riordino delle classi di concorso e successive modifiche e integrazioni tabella B (2bis).

8. Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado, il passaggio di cattedra può essere chiesto, tenuto conto della configurazione delle classi di concorso, nell'ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado per qualunque classe di concorso purché l'aspirante sia in possesso della specifica abilitazione. Nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso, sulla base di quanto previsto al precedente comma 7.

9. I docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse possono chiedere il passaggio di cattedra e/o di ruolo compresi i docenti delle classi C999 e C555 ad esclusione dei docenti di cui all'art. 2 comma 4.

10. I docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione possono chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo nella stessa provincia ad esclusione dei docenti di cui all'art. 2 comma 4.

(1) Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio

conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10/3/1997 e del DPR del 25 marzo 2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell'infanzia e primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria.

(2) Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi.

(2 bis) I titoli di accesso per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche tabella B hanno comunque valore ai fini dei passaggi.