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CCNI M.I. 18.05.2022

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Titolo I - Personale docente

Art. 6 - Procedimento dei trasferimenti e dei passaggi

1. Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

2. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti all'interno del comune;

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

3. La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e delle precedenze.

4. In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande secondo quanto previsto dall'apposita O.M., fermo restando per ciascuna domanda i limiti di cui al comma 1.

5. Le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali.

Secondo l'ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. In tal caso non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del presente contratto, fatta salva l'eventuale applicazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 3.

6. Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato.

7. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua slovena e per i posti dei licei europei, è necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere o meno la preferenza per tali tipologie. Per i posti speciali di infanzia e primaria si rimanda ai successivi articoli 24 e 25.

8. I docenti di cui al successivo articolo 8, comma 2, lett. d), secondo alinea, all'esito positivo del periodo di formazione e prova di cui all'art.59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2021, o se successiva dalla data di inizio del servizio, e partecipano alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2023/24 al fine di acquisire la titolarità. Si applica l'articolo 2, comma 7.

In caso di contrazione di posti nella scuola di servizio, il docente in questione assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all'interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.

9. I docenti di cui al successivo articolo 8, comma 2, lett. d), terzo alinea, all'esito positivo del periodo di formazione e prova di cui all'art.59, comma 9-bis, decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 10 sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1 settembre 2022 e partecipano alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2023/24 al fine di acquisire la titolarità, ai sensi del medesimo art. 8 del presente contratto. Si applica l'articolo 2, comma 7.