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CCNI M.I. 18.05.2022

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Titolo I - Personale docente

Art. 7 - Rientri, assegnazioni e restituzioni al ruolo di provenienza

1. Le operazioni di mobilità del personale docente sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l'abilitazione nello stesso limite di cui al comma 6 del successivo articolo 8. Sono fatte salve, per tali docenti, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.

2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L'assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, garantendo, comunque, all'interessato di produrre istanza di trasferimento nell'ambito dei trasferimenti di cui all'art. 6.

3. Per il personale docente, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto scuola, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dei movimenti previsti dispone la restituzione al ruolo di provenienza di quanti sono transitati in altro ruolo, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell'accesso al ruolo precedente.