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CCNI M.I. 18.05.2022

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Titolo I - Personale docente

Art. 8 - Sedi disponibili per le operazioni di mobilità

1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:

a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;

b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;

c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato.

d) Dalle predette disponibilità vanno detratti:

- i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7;

- per l'a.s. 2022/23, a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2021/22 il personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all'art.59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto- legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106;

- per l'a.s. 2022/23, a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti assunti a tempo indeterminato all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106.

3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.

4. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali.

5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase.

6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale.

Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).

7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023 viene assegnato per le immissioni in ruolo.

8. Il calcolo del contingente di cui al comma 6 del presente articolo viene effettuato arrotondando all'unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale. (1)

9. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei movimenti in uscita della terza fase vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.

Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

10. Per il personale di cui all'articolo 18bis del presente contratto, il calcolo dei contingenti di cui ai

commi precedenti avviene al termine della fase H dell'allegato 1.

(1) Si allega una tabella esemplificativa del calcolo:

 

Anno scolastico 2022/2023 (posto dispari destinato alla immissione in ruolo)

 

Posti totali disponibili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%) 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8
di cui 50% destinati ai trasferimenti 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
di cui il restante 50% destinati alla mobilità professionale 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4

 

Anno scolastico 2023/2024 (posto dispari destinato alla mobilità)

Posti totali disponibili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%) 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9
di cui il 50% destinati ai trasferimenti 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
di cui il restante 50% destinati alla mobilità professionale 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4

 

Anno scolastico 2024/2025 (posto dispari destinato alla immissione in ruolo)

 

Posti totali disponibili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%) 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8
di cui 50% destinati ai trasferimenti 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
di cui il restante 50% destinati alla mobilità professionale 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4