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CCNI M.I. 18.05.2022

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Titolo II - Personale educativo

Art. 32 - Determinazione delle disponibilità per i trasferimenti e pubblicazione della graduatoria provinciale

1. Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici territorialmente competenti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 del presente contratto. I posti di cui al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto stabilito per l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi considerati gli eventuali soprannumeri. Ai fini della determinazione delle disponibilità per i movimenti si tiene conto, altresì, delle vacanze determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al sistema informativo nei termini fissati dall'O.M. che regola la mobilità e resi oggetto della prevista informativa sindacale territoriale.

2. Gli uffici scolastici territorialmente competenti pubblicano, entro la data prevista nell'O.M., tali disponibilità e le comunicano a tutti gli altri uffici scolastici territoriali e alle sovrintendenze scolastiche di Aosta e Bolzano. Ciascun ufficio territorialmente competente, ricevuti i dati relativi alle altre province, ne cura l'immediata pubblicazione all'albo, unitamente a quelli relativi alla propria.

3. Non sono considerati disponibili i posti che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi al ruolo dei docenti disposti successivamente alla operazione di trasferimento del personale educativo. I suddetti posti non sono, altresì, disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzati solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7 comma 3, relativamente al rientro nel ruolo di provenienza.

4. La graduatoria, distinta per le fasi della mobilità territoriale di cui al precedente art. 28, degli istitutori interessati al movimento è pubblicata, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all'albo dell'ufficio territorialmente competente in data stabilita con apposita comunicazione che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli interessati hanno la facoltà, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuale motivato reclamo all'ufficio territorialmente competente, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche.

5. Terminato il movimento, gli uffici territoriali competenti dovranno comunicare al sistema informatico del MI i posti resi vacanti dalla mobilità interprovinciale ai fini del calcolo dei contingenti di immissione in ruolo entro il termine perentorio previsto dall'O.M.