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Decreto M.I. 05.05.2022, n. 110

Modifica del decreto n. 921 del 18 dicembre 2014, concernente «Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia». (G.U. 27.06.2022, n. 148)

Art. 3 - Organizzazione per ambiti territoriali degli uffici di livello dirigenziale non generale

1. L'U.S.R. si articola sul territorio nei seguenti sei uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio III (Ambito territoriale di Bari e attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA);

Ufficio IV (Ambito territoriale di Brindisi);

Ufficio V (Ambito territoriale di Foggia);

Ufficio VI (Ambito territoriale di Lecce);

Ufficio VII (Ambito territoriale di Taranto);

Ufficio VIII (Ambito territoriale di Barletta-Andria-Trani).

2. Gli uffici di cui al comma 1, svolgono, ciascuno nell'ambito territoriale provinciale di propria competenza, le funzioni di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 2020. In particolare, svolgono funzioni relative a:

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

b) gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;

c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali;

d) supporto e sviluppo delle reti di scuole;

e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;

f) stato di integrazione degli alunni immigrati;

g) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti;

h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;

i) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;

l) cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

3. I medesimi uffici svolgono altresì le seguenti funzioni: gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'ambito territoriale provinciale; consulenza ed assistenza legale alle istituzioni scolastiche per la gestione del contenzioso di loro competenza; procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo ed ATA dell'ambito territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico.

4. L'Ufficio III (Ambito territoriale di Bari e attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA) esercita, altresì, le competenze e attività di livello regionale in relazione alla gestione del personale docente, educativo e ATA. Tra tali competenze e attività si intendono ricomprese: gestione del personale docente, educativo e ATA dell'istruzione statale; reclutamento, con eccezione della gestione delle procedure concorsuali, del personale docente, educativo ed ATA, ivi compreso quello di religione cattolica; gestione delle dotazioni organiche a livello regionale, linee di indirizzo per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le procedure di iscrizione; ripartizione delle dotazioni organiche a livello provinciale; monitoraggio e verifica dello stato degli organici; relazioni sindacali e contrattazioni relative al personale docente, educativo e ATA; contrattazione sindacale e contratti integrativi regionali per la formazione in servizio del personale docente, educativo e ATA; gestione del contenzioso relativo alle elencate attività. L'Ufficio III (Ambito territoriale di Bari e attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA), in ragione delle competenze anche di carattere regionale, può essere articolato, in Bari, su due sedi.