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Ordinanza M.I. 06.05.2022, n. 112

Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Allegato 10 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale educativo

Tipologia Punti
A Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio
A.1 Titolo di studio che costituisce titolo di accesso ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera b della presente ordinanza o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente
Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110
Più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode
I titoli di studio il cui voto non è espresso su base 110 sono rapportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti
12
12
A.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, in ragione del titolo di accesso, sono attribuiti i seguenti, ulteriori punti:
Laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo primaria, dell'ordinamento precedente al D.M. 249/2010 o laurea in scienze della formazione primaria LM 85-bis,
Lauree di cui all'articolo 3, comma 8, lettera b) sub iii.
Laurea L-19 di cui all'articolo 3, comma 8, lettera b) sub iv.
Titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27
I titoli conseguiti all'estero e riconosciuti o equipollenti ai sensi della normativa vigente sono
valutati in via analogica
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B Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per altro posto o classe di concorso, per ciascun titolo 3
B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello che non costituisca titolo di accesso ai sensi del punto A.1, per ciascun titolo 3
B.3 Laurea triennale, diploma accademico di I livello, diploma ISEF che non abbiano costituito titolo, o titolo di accesso ai titoli di cui ai punti A.1 o titolo di accesso ai titoli di cui al punto B.2, per ciascun titolo 1,5
B.4 Diploma di Istituto Tecnico Superiore, per ciascun titolo 1,5
B.5 Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi, per ciascun titolo 3
B.6 Abilitazione all'insegnamento su altro posto o classe di concorso, se non altrimenti valutata, per ciascun titolo 3
B.7 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo 12
B.8 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo 12
B.9 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.10 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria 12
B.11 Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo) 2
B.12 Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo 9
B.13 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un Paese UE, per ciascun titolo 6
B.14 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione di cui al punto B.15 3
B.15 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo ma è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera a. B2 Punti 3
b. C1 Punti 4
c. C2 Punti 6
B.16 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo 1
B.17 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, per ciascun titolo 3
B.18 Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5
C Titoli di servizio
C.1 servizio prestato in qualità di educatore delle istituzioni educative
a) nelle istituzioni educative;
b) nelle istituzioni analoghe dei Paesi esteri o di istituzioni analoghe a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni,
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato
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C.2 servizio di insegnamento prestato su posto comune o di sostegno nelle istituzioni scolastiche di qualsiasi grado
a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle scuole militari e nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie italiane all'estero;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri purché riconducibile a posti o classi di concorso previste dall'ordinamento italiano.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato
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NOTE al servizio Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle pluriclassi delle scuole di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.