Ordinanza M.I. 06.05.2022, n. 112
1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si provvede ai sensi del presente articolo.
2. Ai fini di un utilizzo ottimale dell'organico dell'autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS ovvero nelle correlate graduatorie di istituto.
3. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
4. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.
8. Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti dal giorno dell'assunzione in servizio fino al seguente termine:
a) per le supplenze annuali di cui al comma 4, lettera a), il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettera b), il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.