IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 04.05.2022, n. 41

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. (G.U. 04.05.2022, n. 103)

Art. 7 - Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 è istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.

1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-bis le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuato dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello.

1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate:

a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);

c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d).

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano.».

2. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi.».

3. All'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole «Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono inserite le seguenti: «e presso ciascuno degli uffici decentrati» e, dopo le parole «a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero», sono aggiunte le seguenti «e dei singoli uffici decentrati».

4. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «l'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o l'ufficio decentrato»;

b) al comma 3, dopo le parole «dall'ufficio centrale», ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato».

5. All'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, è inserito il seguente: «01. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi.»;

b) al comma 1, dopo le parole «Concluse le operazioni di scrutinio» sono inserite le seguenti: «e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati».

6. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 1 è abrogato;

b) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità.»;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «comunica all'ufficio centrale» è aggiunta la seguente: «per», e all'ultimo periodo le parole «all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni»;

3) al comma 3, le parole «al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime città»;

4) al comma 4, dopo le parole «all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono aggiunte le seguenti: «e agli uffici decentrati»;

5) al comma 6, le parole: «, da parte del Comune di Roma,» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del competente comune» e dopo le parole «dell'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ufficio decentrato»;

6) al comma 7, dopo le parole «dell'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ufficio decentrato»;

c) all'articolo 20, comma 3, dopo le parole «dall'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato».

7. All'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, è disposta la suddivisione di cui all'articolo 7, comma 1-quinquies, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001, introdotto dal presente articolo.

9. In occasione dei referendum abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022:

a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;

b) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori;

c) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aumentato del 50 per cento.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022.