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Decreto legge 17.05.2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (G.U. 17.05.2022, n. 114)

Titolo I - Disposizioni in materia di energia e imprese

Capo I - Misure in materia di energia

Art. 3 - Credito d'imposta per gli autotrasportatori e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in euro 496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

5. L'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 è abrogato.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[6-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto di passeggeri con autobus, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.]2

[6-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 6-bis anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto.]3

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2

Comma abrogato dall'art. 9, comma 5, D.L. 09.08.2022, n. 115, conv. con modif. da L. 21.09.2022, n. 142.

3

Comma abrogato dall'art. 9, comma 5, D.L. 09.08.2022, n. 115, conv. con modif. da L. 21.09.2022, n. 142.